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    Contributo a fondo perduto alternativo: domani scadono i termini per l’invio delle domande

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    By Claudio Saba on 01/09/2021 In evidenza, Nazionale

    Domani, 2 settembre 2021, scade il termine per imprese e professionisti per richiedere il contributo a fondo alternativo del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021). Soggetti che, come previsto dalla norma istitutiva, devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica Iva (LIPE) relativa al primo trimestre dell’anno 2021.

    Come presentare la domanda

    Per la presentazione della richiesta si potrà utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’agenzia delle Entrate oppure un software di compilazione di mercato e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

    Nel caso di istanza presentata da parte di un intermediario, questi deve risultare provvisto di delega al servizio di “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate oppure di delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure deve aver ricevuto apposita delega alla trasmissione della istanza.

    Il modello – firmato digitalmente da parte del soggetto richiedente – deve essere inviato all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Se il soggetto richiedente è sprovvisto di firma digitale l’istanza deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’istanza può essere trasmessa, sempre tramite PEC, anche per il tramite di intermediari appositamente delegati. Le istanze trasmesse con PEC riferite a soggetti richiedenti titolari di partita Iva saranno scartate.

    Domanda sostitutiva

    Se, dopo aver inviato l’istanza, ci si accorge di aver commesso qualche errore, si può trasmettere un’istanza sostitutiva. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo. Qualora l’istanza già inviata sia stata scartata, entro e non oltre il 2 settembre 2021 è possibile trasmettere una nuova istanza.

    Nel caso in cui ci si accorga di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, si può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 2 settembre 2021 – un’istanza di rinuncia totale al contributo.

    Controlli

    L’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

    Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

    Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’art. 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

    • la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
    • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.

    Restituzione del contributo

    Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. n. 472/1997).

    Il versamento di queste somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 Elide), senza possibilità di compensazione.

    Articolo originale

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