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    Canone TV: chi non possiede il televisore deve comunicarlo entro il 31 gennaio

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    By Redattore on 23/01/2020 Notizie

    Stessa data per quei contribuenti per i quali non è possibile l’addebito diretto sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

    Chi è in possesso di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale e vuole essere esonerato dal pagamento del canone Tv, per l’anno 2020, deve comunicarlo entro il 31 gennaio:

    • inviando comunicazione, in modalità telematica, attraverso una specifica applicazione web disponibile sul sito del Fisco, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, direttamente o tramite intermediario;
    • con plico raccomandato all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio canone tv – casella postale 22 – 10121 Torino, con allegata copia di un documento di riconoscimento valido;
    • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione sia sottoscritta mediante firma digitale; il modello firmato digitalmente va inviato a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

    FiscoOggi, il giornale on line delle Entrate, spiega che “attraverso l’apposito modello di dichiarazione, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia nella sezione dedicata alle “Agevolazioni” per il “Canone TV”, si potrà presentare la dichiarazione sostitutiva (Quadro A) per comunicare, sotto la propria responsabilità, che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica intestata è presente una Tv propria o di un familiare”.

    Queste le scadenze da tenere a mente affinché la dichiarazione di non detenzione (Quadro A) abbia effetto:

    • la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2019 al 31 gennaio 2020 esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (ossia per l’intero anno 2020);
    • la dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (ossia luglio-dicembre 2020).

    La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchi.

    FiscoOggi ricorda, infine, che “i contribuenti che sono tenuti al pagamento del canone Tv per i quali non è possibile l’addebito diretto sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, il giorno di scadenza è sempre venerdì 31 gennaio“.

    Entro tale data gli interessati devono provvedere al versamento del:

    • canone annuale (90 euro);
    • o prima rata semestrale (45,94 euro);
    • o prima rata trimestrale (23,93 euro).

    I versamenti sopra elencati vanno effettuati tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia o tramite il servizio di home banking. Va indicato il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento)”.

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