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    LE EDICOLE PRETENDONO IL RISPETTO DELLE REGOLE

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    By Redattore on 27/08/2019 Notizie, Provincia

    La FENAGI-Confesercenti della provincia NUORO-OGLIASTRA esprime apprezzamento per l’attenzione e sensibilità dichiarate dal Governatore, On Cristian Solinas, nei confronti delle edicole operanti in Sardegna.  Riteniamo, comunque, che le edicole abbiano il sacrosanto diritto di restare in esercizio, vive e attive, ottenendo la necessaria remunerazione dalla loro attività caratteristica (la vendita dei prodotti di editoria) non dovendosi trovare costrette a ricercare alternativi equilibri di bilancio inserendo chissà quali servizi aggiuntivi come da più parti si legge.

    La prima questione di cui la politica dovrebbe farsi carico è quella relativa ai costi di trasporto illegittimamente imposti agli edicolanti da alcuni distributori locali (30/50 euro settimanali) che soprattutto nei piccoli centri finiscono per azzerare i margini degli operatori.

    Definiamo tali costi illegittimi in quanto L’art. 5, comma d-sexies, del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108”, aggiunto dall’art. 64-bis, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che “le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”.

    La norma impone dunque alle imprese della distribuzione, oltre che l’obbligo di garantire a tutti i rivenditori di quotidiani e periodici l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche (per tali dovendosi intendere le condizioni stabilite negli accordi stipulati tra le parti, non essendo previste condizioni economiche relative alla fornitura dettate dalla legge o da altre fonti normative), il divieto di assoggettare la stessa fornitura a condizioni, quali servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore.

    Stiamo parlando di una disposizione che si completa con riferimento alle norme pattizie, riservate in particolare agli esercizi esclusivi (per le loro caratteristiche di professionalità), frutto di accordi sulle vendite dei giornali quotidiani e periodici.

    L’Accordo Nazionale in essere, attualmente, è quello stipulato il 18 aprile 2005 tra la Federazione Italiana Editori Giornali e le Organizzazioni di categoria dei rivenditori, cui aderiscono i distributori locali, scaduto il 31 dicembre 2009 ma che continua ad applicarsi in virtù della previsione del tacito rinnovo (art. 18), in mancanza di disdetta da parte di una delle parti contraenti. L’Accordo, all’art. 10, prevede che l’attività di distribuzione locale, svolta direttamente dagli Editori o dai distributori locali incaricati, dovrà essere eseguita provvedendo al trasporto dei prodotti, effettuato organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita, fatte salve le consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso.

    Dunque, il trasporto presso i rivenditori da parte dei distributori locali si presume a titolo gratuito (franco punto vendita), a meno che non vi siano consuetudini che impongano il pagamento di un quid pluris dovuto ad “elementi oggettivi di difficoltà di accesso”.

    Pertanto, sulla base di quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 5, comma d-sexies, del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, e dell’Accordo Nazionale, le aziende della distribuzione:

    – sono tenute a garantire a tutti i rivenditori di quotidiani e periodici l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche, quindi mediante trasporto gratuito presso la sede del rivenditore o mettendo a disposizione il prodotto presso la propria sede, con applicazione da parte dell’Editore di uno sconto dell’1% aggiuntivo sulla remunerazione al rivenditore;

     – non possono introdurre costi aggiuntivi per il trasporto, a meno che non vi siano “elementi oggettivi di difficoltà di accesso”, che (in questo caso) vanno evidenziati.

    Al Governatore Solinas abbiamo formalmente chiesto di adoperarsi per  favorire un momento di confronto tra associazioni di edicolanti e distributori locali da sempre da questi ultimi evitato. Alla Nuova Sardegna, invece, promotrice dell’iniziativa, rinnoviamo l’invito a richiamare con decisione i distributori al rispetto degli accordi.

                  

           

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