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    SOSPESO IL CONIO DELLE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

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    By Redattore on 24/02/2018 Notizie, Provincia, Senza categoria

    Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50,  convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 13-quater, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è sospeso il conio da parte del nostro Paese di monete metalliche di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro, anche se le monete in circolazione aventi il predetto valore rimangono in corso legale.

    Durante il periodo di sospensione del conio, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

    Ciò vuol dire che, al momento del pagamento finale da parte di un cliente che abbia acquistato uno o più prodotti o beneficiato di servizi o prestazioni, se detto pagamento è effettuato in contanti (ovviamente non si procede ad arrotondamenti in caso di pagamento con moneta elettronica o comunque utilizzando una modalità di pagamento diversa dal contante), l’importo andrà arrotondato, per eccesso o difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ovverosia:

    – 1 e 2 centesimi: a zero centesimi;

    – 3 e 4 centesimi: a cinque centesimi;

    – 6 e 7 centesimi: a cinque centesimi;

    – 8 e 9 centesimi: a dieci centesimi.

    Dunque, ad esempio, se l’importo complessivo da pagare fosse pari ad euro 5,52, lo stesso sarà arrotondato ad euro 5,50; se fosse pari a 5,54 andrà arrotondato a 5,55.

    Ovviamente non si tratta di procedere all’arrotondamento del prezzo dei singoli prodotti o servizi compresi nell’importo complessivo da pagare.

    Anche a seguito degli arrotondamenti, si potranno comunque continuare ad utilizzare le monete da 1 e 2 centesimi, per raggiungere l’importo di 5 centesimi.

    Da un punto di vista contabile, anche a seguito di concertazione con l’Ufficio Tributario, possiamo riferire che, dal momento che il documento emesso dal venditore/prestatore (scontrino fiscale/ricevuta/fattura) riporterà normalmente l’importo reale, “non arrotondato”, in sede di rilevazione contabile dell’incasso l’arrotondamento operato deve transitare a Conto economico, alla voce:

    • 5 – “Altri ricavi e proventi”, qualora trattasi di arrotondamento attivo;
    • 14 – “Oneri diversi di gestione”, qualora trattasi di arrotondamento passivo.

    Naturalmente, al momento dell’emissione del documento, se il venditore/prestatore è a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata dal cliente (a seguito di specifica domanda allo stesso rivolta), l’arrotondamento potrà essere evidenziato già nel documento stesso.

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