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    Aggiornamenti sull’indennizzo per chi ha cessato l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018

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    By Redattore on 02/08/2019 Notizie

    Il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon: c’è l’attenzione del Governo

    In Commissione Lavoro alla Camera, il sottosegretario Claudio Durigon è intervenuto sulla cosiddetta rottamazione delle licenze, ovvero gli indennizzi per cessazione dell’attività commerciale, tema che Confesercenti segue da tempo e che ha portato con forte impegno all’attenzione del Governo.

    All’interrogazione della deputata Murelli circa le iniziative che il Governo intendesse intraprendere al fine di consentire l’accesso al beneficio dell’indennizzo anche coloro che avevano cessato la propria attività lavorativa negli anni 2017-2018, Durigon ha così risposto:

    “In merito all’interrogazione dell’onorevole Murelli, relativa alla problematica inerente l’esclusione di coloro che hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017/2018 dall’ambito di applicazione soggettivo dell’indennizzo previsto dall’articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018, rappresento quanto segue. La vicenda dei lavoratori autonomi costretti a chiudere la propria attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, rappresenta uno dei numerosi casi sui quali questo Governo ha riposto la sua attenzione. Proprio per tale ragione, il Governo, consapevole dell’impatto negativo determinato dallo stato di crisi, ha reso strutturale dal 1o gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, l’indennizzo in riferimento, e, di conseguenza, ha stabilizzato l’obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa Gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l’indennizzo stesso. La circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019 è in linea con gli interventi legislativi che hanno introdotto e successivamente prorogato l’indennizzo in esame, che sono stati sempre ritenuti applicabili solo per le cessazioni avvenute successivamente all’entrata in vigore delle norme stesse. Pertanto, il medesimo criterio è stato seguito anche per quel che concerne l’applicazione dell’articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018 che oltre a rendere strutturale l’indennizzo in questione ha ripristinato l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento dal 1o gennaio 2019. Si prende atto, tuttavia, che mentre in passato le proroghe non hanno lasciato vuoti temporali, in questo caso il diritto all’indennizzo è terminato nel 2016 per essere ripristinato, in maniera strutturale, con decorrenza 1o gennaio 2019. Il disallineamento temporale sussistente tra la possibilità di accesso all’indennizzo e l’assoggettamento all’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento, tuttavia, era già presente nell’ordinamento ancor prima dell’entrata in vigore dei succitati commi 283 e 284. Difatti, se da un lato le domande di accesso al beneficio potevano essere presentate entro il 31 gennaio 2017, dall’altro, l’aliquota contributiva aggiuntiva veniva prorogata sino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 490, della legge 147 del 2013). Il quesito posto vale ad attirare l’attenzione su questo tema e a riconsiderare, tra i requisiti indicati ai fini del diritto di accesso all’indennizzo in questione, la data di cessazione dell’attività commerciale. Al momento mi sembra però giusto evidenziare che questo Governo ha reso strutturale una misura in passato non stabile”.

    Confesercenti continuerà a seguire con attenzione la questione: un intervento sugli esodati del commercio e sulla rottamazione delle licenze appare quanto mai urgente.

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