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    Disposizioni attuative in materia di “sigarette elettroniche

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    By Redattore on 18/12/2013 Notizie

    Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 16 novembre 2013, ha disciplinato il regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. Nel provvedimento il Ministero ha ritenuto che, per quanto non previsto dal decreto, valgano, per quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all’art. 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni. Si evidenzia, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 (art 62 quater del D.Lgs. 504/95 così come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76) i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

    Dal 1° gennaio 2014 gli esercizi di vendita al dettaglio, che non necessitano di alcuna specifica autorizzazione “di settore”, ma esercitano in base alle norme in materia di commercio di prodotti appartenenti al settore non alimentare, dovranno, dal canto loro, essere riforniti di:

    a) ricariche;

    b) dispositivi;

    c) parti di ricambio;

    d) prodotti monouso

    unicamente dai seguenti soggetti:

    – depositari autorizzati dall’Agenzia, che attribuisce ad essi un codice di imposta;

    – soggetti non autorizzati alla gestione di un deposito, i cui dati siano stati comunque comunicati all’Agenzia dai depositari autorizzati;

    – rappresentanti fiscali in Italia di chi fabbrica o detiene i prodotti succedanei del tabacco in uno dei Paesi membri dell’Unione europea.

    Depositari autorizzati e rappresentanti fiscali hanno l’obbligo di comunicare mensilmente all’Agenzia l’elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente. Il depositario autorizzato che non provvede in proprio alla consegna ai punti di vendita, avvalendosi di soggetti non autorizzati alla gestione di un deposito, deve comunicare preventivamente all’Agenzia l’elenco dei punti di vendita riforniti da tali soggetti.

    Spetta ai depositari o ai rappresentanti fiscali il versamento dell’imposta di consumo, per cui gli esercenti al dettaglio acquisteranno prodotti già gravati del valore corrispettivo dell’imposta versata. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del tabacco, il depositario o rappresentante fiscale emetterà, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare della bolletta sarà conservato agli atti del deposito e l’altro accompagnerà i prodotti e sarà consegnato al dettagliante. La bolletta di scarico riporterà i seguenti dati: a) il numero progressivo; b) la data di emissione; c) la descrizione del movimento del prodotto; d) il codice identificativo univoco del prodotto; e) la descrizione del prodotto; f) la quantità movimentata; g) il prezzo unitario; h) il prezzo totale della quantità movimentata; i) le generalità del soggetto fornitore o del soggetto destinatario del prodotto e il codice d’imposta.

    Il prezzo di vendita del prodotto, comunicato dal depositario all’Agenzia, così come le eventuali successive variazioni, sarà preventivamente iscritto in apposito tariffario con provvedimento dell’Agenzia, il quale ha effetto dalla data di pubblicazione. A tal fine, il depositario comunicherà la denominazione e i rispettivi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco, distintamente per: a) ricariche; b) dispositivi; c) parti di ricambio; d) prodotti monouso. L’Agenzia assegnerà ai prodotti iscritti nel tariffario un codice identificativo univoco.

    Le variazioni dei prezzi di vendita richieste dai soggetti autorizzati hanno effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento. I provvedimenti saranno adottati dall’Agenzia nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del depositario e saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia. Il rivenditore al dettaglio ha l’obbligo di vendere i prodotti al prezzo al pubblico comunicato dal depositario e iscritto nel tariffario dell’Agenzia.

    Va evidenziato, infine, che la normativa riguarderà solo ed esclusivamente la fornitura dei prodotti acquistati a partire dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, le merci acquistate entro il 31 dicembre 2013 non saranno soggette ad imposta di consumo, anche se cedute al pubblico dal 1° gennaio 2014. E’ opportuno, dunque, effettuare l’inventario delle merci detenute in magazzino entro il 31 dicembre 2013 e farne accertare la quantità, con data certa, da un pubblico ufficiale, allo scopo di precostituire la prova nei confronti degli organi di vigilanza che i beni siano stati acquistati nell’anno 2013.

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