SCADENZE FISCALI DEL 3 GIUGNO 2025
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno 2025 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre. I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: ¨ 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre ¨ 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni ¨ 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014. |
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2025 (3 giugno in quanto cade di sabato).
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite: ¨ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) ¨ le Delegazioni ACI ¨ le Agenzie Sermetra ¨ i Punti vendita Mooney ¨ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione ¨ i punti vendita Lottomatica ¨ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) ¨ Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.) l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati. |
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2025residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. |
Le imprese di assicurazione e le Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare la Denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico dell’Agenzia delle Entrate. |
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2025, ovvero:
¨ relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili); ¨ relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. |
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2025, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della 8° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il termine ordinario sarebbe stato il 31 maggio, ma sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, pertanto, saranno considerati tempestivi i pagamentieffettuati entro lunedì 9 giugno 2025. Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato: ¨ in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; ¨ oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata. |