SCADENZE FISCALI DEL 20 APRILE
Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate nel 2019 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, da parte degli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio.
EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. |
Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre (gennaio/febbraio/marzo) mediante il servizio disponibile nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica.
ATTENZIONE: se l’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre dell’anno è inferiore a 250,00 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2020 (termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo semestre) lo ha stabilito l’art. 26 DL 23/2020 – Decreto Liquidità. |
Le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di marzo. EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. |
Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente (Ravvedimento breve) entro il 20 marzo 2020* (dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.
*Riguarda quei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che erano in scadenza il 16 marzo 2020 e che l’articolo 60 del Dl n. 18/2020 ha differito al 20 marzo 2020 (Attenzione se tali versamenti sono stati eseguiti entro il 16 aprile, sono considerati tempestivi). |
Trasmissione telematica, da parte dei fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verificazione periodica abilitati, dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. |
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Ue, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell’Unione (operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione Iva Moss relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente, attraverso il Portale Moss e versare l’Iva dovuta a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d’Italia. |