SCADENZE FISCALI 1° GIUGNO

Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA del primo trimestre (LIPE) del primo trimestre 2020.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Devono presentare la Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

I Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2020 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Si consiglia di verificare per le singole Regioni la data di slittamento dell’adempimento che, in linea generale può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono provvedere al versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2020 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2020.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ci si può avvalere della sospensione dell’adempimento prevista dall’articolo 62, comma 1, del DL n. 18/2020, ed effettuare il relativo versamento entro il 30 giugno 2020.

L’imposta di registro non è sospesa per le annualità successive, infatti il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati (chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare  del 03.04.2020 n. 8)

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