SCADENZE 30 GIUGNO 2020
I legali rappresentanti degli enti di volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille per il 2020devono inviare, a pena di decadenza, la Dichiarazione sostitutiva Enti del Volontariato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, con allegato copia del documento di identità. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva L’adempimento riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco per partecipare al riparto del 5 per mille per il 2020. Tali soggetti dovranno inviare la Dichiarazione sostitutiva ASD, esclusivamente tramite raccomandata A/R, rispettivamente, all’ufficio del Coni territorialmente competente. |
Versamento dell’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%, con modello F24, da parte degli esercenti attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. |
I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare il modello, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. Se non è possibile la trasmissione telematica, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, va spedito, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. |
I soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, nonché quanti gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell’anno precedente. |
I condomìni in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2019 – maggio 2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 31 maggio 2020. |
Coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate, senza alcuna maggiorazione. |
Le persone fisiche non tenute alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi consegnano presso un ufficio postale il modello cartaceo Redditi PF 2020 e la scheda con la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef. |
Ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2020, Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) e del saldo dell’Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di saldo 2019 o come prima rata dell’anno 2020, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2020, Enc 2020 e Irap 2020, senza alcuna maggiorazione, e del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Gli enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di maggio, con indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. |
Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono versare l’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2020, nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile 2020, utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche. |
Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, devono versare le imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, tramite modello F24 con modalità telematiche, |
I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti da quell’attività, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 24-bis del Tuir che intendono esercitare l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati all’estero devono versare, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. Nel caso di estensione ai familiari il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro, tramite modello F24 Elide, con modalità telematiche. |
I titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter del Tuir devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di maggio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid – Gestione flussi Anagrafe rapporti. |
I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (cosiddetto riallineamento istantaneo) devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili. |
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 devono versare, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Gli stessi soggetti devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Il tutto tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Coloro che hanno rivalutato il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2018 devono versare la terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dell’8% calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Coloro che hanno rivalutato il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2019 devono versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva dell’11% (per le partecipazioni qualificate) e/o del 10% (per le partecipazioni non qualificate) calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Coloro che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2020 devono far predisporre una perizia giurata di stima, rivolgendosi ai soggetti abilitati (per le partecipazioni, si tratta degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché degli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti. |
I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono versare le ritenute operate nel 2019 sui redditi di lavoro autonomo, le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e quelle alla fonte su provvigioni. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche |