SCADENZE 20 LUGLIO

I Titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 2020 (Aprile – Maggio – Giugno). Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro).

Per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può essere effettuato unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre, ovvero il 20 ottobre 2020, lo ha stabilito l’art. 26 DL 23/2020 – Decreto Liquidità.

Versamento in unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, per i soggetti che possono beneficiare della proroga stabilita dal Dpcm del 27 giugno 2020 (i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Per quanto riguarda l’IRAP ricordiamo che il decreto Rilancio prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa, da parte dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
I fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati devono provvedere alla trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico.
Le Imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica.

Trasmissione scontrini elettronici

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