SCADENZE 16 SETTEMBRE

Ripresa dei versamenti/adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza Covid, secondo le seguenti modalità:

¨      in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020)

¨      o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Oppure in alternativa

¨      per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

¨      per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020 (previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020), in quanto interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), e hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Si tratta sempre della 3° rata per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 30 luglio.

Per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020, si tratta della 2° rata.

I contribuenti NON titolari di partita Iva che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020, e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono effettuare il versamento della 4°  rata delle imposte. Per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2020, si tratta della 3° rata.

I Titolari di partita Iva NON ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 3° rata.

Per i contribuenti NON titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020 devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Si tratta sempre della 4° rata per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio.

I soggetti Ires, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 4° rata delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 3° rata.

I soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici e si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020 e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte. Per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020 si tratta del versamento della 2° rata.

I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell’imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono provvedere al versamento della 7° rata del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile, dovuto a titolo di interessi, l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 1,98%), tramite modello F24.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di agosto (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di luglio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di agosto relativi a contratti di locazione breve.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
I soggetti passivi Iva devono provvedere all’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre del 2020, ovvero:

¨      relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);

¨      relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di Agosto 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche
I sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di agosto.

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