SCADENZE 16 MARZO 2020

-I soggetti IVA, devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Febbraio).
-Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato, di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Febbraio), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
-Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano ad risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.
-I soggetti che esercitano attività di intrattenimento, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’Iva dovuta per il mese di Febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di Gennaio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
I contribuenti Iva devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, tramite modello F24.
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di Febbraio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Le Società di capitali devono provvedere al versamento della Tassa annuale vidimazione libri sociali.
-I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio relativi a contratti di locazione breve.
-I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (febbraio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.
-Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di febbraio 2020.

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