SCADENZE 15 SETTEMBRE

I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Agosto).
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato

di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Agosto), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

I Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

In considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:

¨      Proroga del termine della fase transitoria.

Slitta fino al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 agli operatori con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila che non sono riescono a dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o ad adattare il vecchio misuratore fiscale per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al 31 dicembre 2020, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate) e ad assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24 del Dpr 633/1972).

Trasmissione scontrini elettronici

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Stop Usura Bancaria

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Convenzione Agos-Confesercenti

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