I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali dellepersone fisiche, delle Società di persone e degli Enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) e i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2025, devono versare la 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il 30 luglio, si tratta della 2° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. |
I contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA), che hanno usufruito della proroga stabilita dal Decreto Fiscale, devono provvedere al versamento delle imposte, in unica soluzione o come 1° rata, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e senza applicazione degli interessi.Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 21 luglio, si tratta della 2° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVAacconto 2025 IRPEF / IRESaddizionali IRPEF;cedolare secca;acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;IVIE / IVAFE;Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);Diritto CCIAA. |
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d’imposta 2024risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 17.03.2025 (il 16 cadeva di sabato), devono versare la 6° rata maggiorata dell’interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata, 1,65%), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. |
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolatodi cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione,dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (per quelli che hanno affidato a terzila tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di giugno), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre, maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.Contribuenti trimestrali speciali (naturali)Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:distributori di carburantiautotrasportatori di merci conto terziesercenti attività di servizi al pubblicoesercenti arti e professioni sanitarie.I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al secondo trimestre 2025, tramite modello F24. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l’Iva dovuta a seguito della scissione dei pagamenti relativa almese precedente. |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di luglio relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagatinel mese di luglio per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di luglio, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di giugno (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. |
I datori di lavoro che rivestono il ruolo di preponenti nel rapporto di agenzia e che utilizzano l’addebito bancario per il versamento dei contributi, sono tenuti a versare quanto dovuto sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre precedente rispetto alla scadenza. L’adempimento avviene accedendo all’area riservata Enasarco, dove la ditta mandante deve compilare la distinta online inserendo gli importi delle provvigioni corrisposte: il sistema calcolerà automaticamente i contributi da versare.Il pagamento può essere effettuato mediante:addebito automatico sul conto corrente bancario tramite sistema Sepa Direct Debit (SDD), oppure tramite il sistema PagoPA, attivo dal secondo trimestre 2022, sia online che presso i soggetti abilitati.È importante ricordare che per chi opta per l’addebito bancario, il pagamento deve essere confermato almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza per evitare sanzioni, assicurandosi di convalidare la distinta nei tempi previsti. |
I datori di lavoro, sia agricoli che non agricoli – inclusi quelli appartenenti agli ex enti INPDAP, ENPALS e INPGI – sono tenuti a versare all’INPS i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni maturate dai lavoratori dipendenti nel mese precedente. Questo adempimento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che consente di accorpare in un’unica soluzione gli importi dovuti e di assolvere così gli obblighi contributivi verso l’ente previdenziale. |
Gli artigiani e i commercianti iscritti alle rispettive gestioni speciali IVS sono tenuti al versamento della rata trimestrale relativa alla quota fissa di contributi calcolata sul minimale di reddito. Tale obbligo contributivo viene assolto tramite il modello di pagamento F24, che consente di effettuare il versamento in modo unificato secondo le scadenze previste. |
Tutti i committenti che nel mese precedente hanno erogato compensi a:collaboratori occasionali (qualora il reddito annuo superi i 5.000 euro),venditori porta a porta, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti di ricerca, dottorandi, o soci-amministratori di società per i quali è previsto l’obbligo contributivo,sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali. L’obbligo riguarda i compensi corrisposti nel mese precedente e, nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative (e figure assimilate), il contributo è suddiviso per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore, ma è sempre il committente a dover effettuare il versamento, trattenendo la quota del lavoratore al momento del pagamento del compenso.Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, tramite modello F24 telematico, da parte del soggetto titolare del rapporto contributivo (committente o associante).A seconda della posizione assicurativa del collaboratore, si utilizzerà la causale contributo:CXX (per soggetti non titolari di pensione né di altri rapporti assicurativi)oppure C10 (per soggetti pensionati e/o con altri rapporti assicurativi in corso). |