SCADENZE FISCALIDEL 15 LUGLIO
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. |
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. |
Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. |
I contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva (che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 28.06.2021), tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono versare la 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, ¨ del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 – 30/06/2021 |
I soggetti IRES (che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 28.06.2021), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, ¨ del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 – 30/06/2021. |
Versamento della 5° rata del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la maggiorazione (dovuta sull’importo di ogni rata successiva alla prima) dello 0,33% mensile a titolo di interessi (per la presente rata, 1,32%). |