scadenze fiscali del 31 maggio 2024
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno 2024 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre. |
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
¨ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) ¨ le Delegazioni ACI ¨ le Agenzie Sermetra ¨ i Punti vendita Mooney ¨ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione ¨ i punti vendita Lottomatica ¨ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) ¨ Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.) ¨ l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati. |
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2024residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. |
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). |
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2023, ovvero:
¨ relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili); ¨ relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. |
Le imprese di assicurazione e le Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare la Denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico dell’Agenzia delle Entrate. |
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della 4° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni. |
Prorogato al 31 maggio 2024 (decreto legge 39/2024) il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza è valida:
¨ sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti (cioè, quelle previste dalla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2023) ¨ sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè,quelle successivamente ammesse dal “decreto Milleproroghe”). Entro tale data vanno rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute. ¨ Per quanto riguarda le violazioni relative all’anno 2021 e a quelli precedenti, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisogna versare le prime cinque rate (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), mentre le restanti tre, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. ¨ Per quanto riguarda invece le violazioni relative all’anno 2022, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024. |