SCADENZE FISCALI DEL 31 GENNAIO 2023

Martedì 31 gennaio 2023 I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSSche contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del quarto trimestre 2022, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Martedì 31 gennaio 2023 Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Martedì 31 gennaio 2023 I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo auto), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il versamento è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Martedì 31 gennaio 2023 I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.

Martedì 31 gennaio 2023 I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2022, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.
Martedì 31 gennaio 2023 I Centri di Assistenza Fiscale (c.d. CAF) devono presentare la relazione tecnica dalla quale emerga:

¨       il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lett. d), art. 7 del D.M. 164/1999,

¨      la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del D.lgs. n.368/2001,

¨      i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività anche in ordine all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio

¨      nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei CAF.

L’invio deve essere effettuato alla Direzione Regionale competente in relazione alla sede legale del CAF, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Martedì 31 gennaio 2023 I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito modulo per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

¨      applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate

¨      intermediari abilitati

¨      posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo:

cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)

¨      forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

Martedì 31 gennaio 2023 I titolari di redditi di lavoro dipendente e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), devono versare, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell’anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio. Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Martedì 31 gennaio 2023 Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2022.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

Martedì 31 gennaio 2023 I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative.
Martedì 31 gennaio 2023 I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento dell’unica rata (o della rata trimestrale o semestrale) del canone RAI.

È possibile, infatti, pagare il canone per il rinnovodell’abbonamento tv con le seguenti modalità:

¨      in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)

¨      in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)

¨      in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

¨      TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)

¨      o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Martedì 31 gennaio 2023 Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Martedì 31 gennaio 2023 Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Martedì 31 gennaio 2023 Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2023, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Martedì 31 gennaio 2023 I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2022 utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la “dichiarazione variazioni della coltura”.
Martedì 31 gennaio 2023 I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di “programmi culturali” nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all’ammontare delle erogazioni effettuate nell’anno d’imposta 2022 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L’invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Martedì 31 gennaio 2023 Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2022), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Martedì 31 gennaio 2023 Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie hanno tempo fino al 31 gennaio 2023 per inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 (secondo semestre del 2022).
Martedì 31 gennaio 2023 Scade il termine per esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente (anno 2022) e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’apposito modello anche in versione editabile. La comunicazione può essere effettuata:

¨      inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicataopposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it

¨      telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Martedì 31 gennaio 2023 Ultimo giorno utile per l’invio del Modello di dichiarazione sostitutiva, che le imprese (richiamati dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021) che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell’applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell’autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale. L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

¨      il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

¨      i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

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