SCADENZE FISCALI DEL 30 SETTEMBRE
Ultimo giorno utile per l’invio della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (termine prorogato, in luogo del 30.06.2023, dal decreto bollette n. 34/2023) e versamento degli importi dovuti. (Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 186 a 205).
Va presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato. Ricordiamo che la norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro, è ammesso il pagamento in un massimo di 20 ratedi pari importo (5 anni), di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto Bollette, è stata introdotta la possibilità, a scelta del contribuente, di versare le rate successive alle prime tre (a partire quindi dalla quarta) in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese. N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023 |
Solo i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, entro il 30 settembre 2023, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023. |
Ultimo giorno utile per l’invio della domanda di indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei:
¨ collaboratori coordinati e continuativi, ¨ titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ¨ lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica all’INPS, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla http://www.inps.it/, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. |
Versamento in unica soluzione o come prima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Il versamento va eseguito entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre 2023 cade di sabato, e il termine è stato prorogato, in luogo del 31.03.2023, dal decreto bollette n. 34/2023 recentemente convertito), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. |
Ultimo giorno utile per l’utilizzo in compensazione, da parte dei beneficiari e cessionari, dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022. |
Ultimo giorno utile per l’utilizzo in compensazione, da parte delle imprese agricole / della pesca, del credito d’imposta connesso all’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022. |
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. |
Invio telematico dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2023 ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari. Anche per il 2023, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, sarà semestrale:
¨ spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023, ¨ spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024. |
Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per:
¨ Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue) I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite: ü consegna diretta ü servizio postale ü “corriere espresso”. Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica. ¨ Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità. ¨ Rimborsi Iva Ue residenti I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma. |
Con comunicato n. 96 del 13 giugno 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si prevede la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023), in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.
I commi 134 e 135 del Bilancio 2023 prevedono che l’imposta sostitutiva sia versata in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2023 o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2023. Attenzione al fatto che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. |
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023. |
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2023, ovvero:
¨ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili); ¨ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. In linea generale, possiamo così riassumere: ¨ la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre; ¨ per quanto riguarda il 2° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro il 30 settembre; ¨ per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l’obbligo di invio della comunicazione periodica. N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023. |
Per i soggetti obbligati, il 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2023.
Ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato. In particolare, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: ¨ se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, ¨ se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre. |
Invio telematico dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2023 ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.
Anche per il 2023, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, sarà semestrale: ¨ spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023, ¨ spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024. |