SCADENZE FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2022

Termine ultimo per il versamento delle rate scadute nel 2022 per i contribuenti che hanno fruito della definizione agevolata “Rottamazione-ter” (rate scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e in scadenza 30 novembre 2022), considerando i 5 giorni di tolleranza, quindi, il pagamento potrà avvenire entro il 5 dicembre 2022.
Se il contribuente ha già inviato un 730 e ha necessità di completare o correggere la dichiarazione, entro tale data può inviare il Modello Redditi PF aggiuntivo oppure Redditi PF correttivo, entro il 30 novembre 2022.

Redditi Aggiuntivo

È possibile presentare il modello Redditi aggiuntivo se il contribuente ha inviato il 730 precompilato e se, per esempio, ha percepito nel 2021 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RS, RT e RW).

Redditi Correttivo

Se dopo aver inviato il 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato, è possibile presentare il modello Redditi correttivo sempre entro il 30 novembre 2022; dopo questa si ha la possibilità di presentare solo il modello Redditi integrativo.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, è possibile chiederne l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, è necessario contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, Redditi PF 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%.

Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio cade di sabato e inoltre si tiene conto della proroga di Ferragosto), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%.

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2022.
Le persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, possono presentare a intermediari abilitati la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione.
Per i soggetti obbligati, il 30 novembre 2022 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2022, ricordando che se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito anch’esso entro il 30 novembre (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24).
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All’istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata “Opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti” mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l’istanza di interpello va inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.
Le Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l’invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello “REDDITI PF 2022” e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli eredi delle persone decedute nel 2021 o entro il 31 luglio 2022.

Le Società di persone ed enti equiparati di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi – Modello “REDDITI SP 2022”, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Le Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare(società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); gli Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI SC 2022”, esclusivamente in via telematica.

Gli Enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali); le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI ENC 2022”.

I Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono presentare il modello CNM 2022 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello “REDDITI SC 2022”, esclusivamente in via telematica.
I Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare la dichiarazione IRAP 2022, esclusivamente in via telematica.
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2022, ovvero:

¨      relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili);

¨      relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica.

Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2022 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.  Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono versare la sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (ottobre 2022),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo 6043. Sono tenuti all’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre 2022.

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