SCADENZE FISCALI DEL 29 FEBBRAIO 2024
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2023 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica. Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
¨ mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBANcorrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso. ¨ oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. |
I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno 2023.
La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l’attestazione di pagamento dell’imposta di registro corrisposta con Modello F24 “Elementi identificativi”. |
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, devono inviare la Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE. |
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2023, ovvero:
¨ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili); ¨ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. Non vi è l’obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio. |
Solo i soggetti che vogliono evitare l’invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023, possonoeffettuare la presentazione del modello Iva 2024 entro il 29.02.2024, previa inclusione del quadro VP. Si ricorda che la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. |
Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. |
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (gennaio 2024), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. |
I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a gennaio 2024 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. |
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO. |
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. |