SCADENZE FISCALI DEL 22 AGOSTO
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2022, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
¨ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); ¨ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di giugno 2022, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6007 – Versamento Iva mensile luglio. |
I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre, maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6032 – Versamento IVA trimestrale – 2° trimestre.
Contribuenti trimestrali speciali (naturali) Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti: ¨ distributori di carburanti ¨ autotrasportatori di merci conto terzi ¨ esercenti attività di servizi al pubblico ¨ esercenti arti e professioni sanitarie. I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:6725 – Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 2° trimestre. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6007 – Versamento Iva mensile luglio. |
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al secondo trimestre 2022, tramite modello ‘F24 indicando il codice tributo: 6032 – Versamento IVA trimestrale – 2° trimestre. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. |
I contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali, devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. |
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. |
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. |
I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativo al periodo d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2022, devono versare la 6° rata maggiorata dell’interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata si tratta dello 1,65%), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 3° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, ¨ del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022. Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 22 agosto 2022 (entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza, tuttavia il 30 luglio cadendo di sabato e tendo conto della proroga di Ferragosto slitta al 22 agosto 2022), si tratta del versamento della 1° e della 2° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%. Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per i contribuenti NON Titolari di partita IVA, si tratta del versamento della 2° rata delle imposte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%, per chi ha effettuato il primo versamento entro il 30 giugno (si tratta invece della 1° rata per coloro che si sono avvalsi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%). |
I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2022 e modello ENC 2022), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono effettuare il versamento della 3° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, ¨ del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di luglio 2022, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazionidevono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di luglio 2022 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:
¨ l’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. con modello F24 utilizzando il codice tributo 1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati: ¨ l’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) con modello F24 utilizzando il codice tributo 1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari. ¨ l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito)in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente con codice tributo con codice tributo 1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale. |
Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di luglio (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline. |
I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (Esterometro), relativi al 2° trimestre 2022, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127). L’adempimento, definito “esterometro”, dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.
La scadenza originariamente fissata al 31 luglio, slitta al 22.08.2022 a seguito della c.d. “Proroga di Ferragosto”. Si tratta dell’ultimo invio trimestrale che dal 1° luglio 2022 verrà sostituito dal sistema SDI, valido anche per le operazioni transfrontaliere. |
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2022alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40%, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |