Gli operatori extracomunitari che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e al contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. L’invio deve avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenziaentrate.gov.it, e l’Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d’Italia. |
I fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati, devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico. |
Versamento in unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, da parte dei soggetti ISA e forfetari che beneficiano della proroga prevista con Dpcm del 28.06.2021. |
Le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TVaddebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. |