SCADENZE FISCALI DEL 2 MAGGIO 2023

Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (marzo 2023),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2022 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Gli Enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, devono provvedere al versamento della seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.

Ricordiamo che l’acconto dovuto nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente deve essere versato in due rate:

¨      la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile,

¨      e la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

¨      i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti

¨      i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista e la società sportiva

¨      i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it

Le ONLUS di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, che hanno presentato entro l’11 aprile 2023, domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022), possono richiedere la correzione di eventuali errori rilevati nell’elenco provvisorio pubblicato sul sito dell’Agenzia entro il 20 aprile 2023.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 2 maggio (in quanto il 30 aprile cade di domenica), dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che hanno presentato entro l’11 aprile 2023, domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022), possono, entro il 2 maggio 2023 (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di domenica), richiedere, all’Ufficio del CONI territorialmente competente, la rettifica di eventuali errori di iscrizione rilevati nell’elenco provvisorio pubblicato entro il entro il 20 aprile 2023.

L’elenco definitivo aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sul sito www.coni.it, entro il 10 maggio 2023.

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (marzo 2023), con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

¨      6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 

¨      622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Ultimo giorno utile per l’Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA 2023 (periodo d’imposta 2022)
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2023, utilizzando il mod. IVA TR.
Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 2 maggio 2023, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023), tramite il software reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023.

Con Nota del 27.03.2023 n. 166296 l’Agenzia delle Dogane fornisce tutti i chiarimenti.

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2023, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
I soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell’anno precedente (in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

N.B.: L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non rientra in questo adempimento poiché segue altri termini e modalità. L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili indicate all’articolo 2214 del codice civile.

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di marzo 2023, nonché degli eventuali conguaglidell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2023.
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della seconda rata trimestrale del canone RAI (23,93 euro). Ricordiamo infatti che è possibile pagare il canone per il rinnovo dell’abbonamento tv con una delle seguenti modalità:

¨      in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio

¨      in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio

¨      in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

I Soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel primo trimestre 2023.
L’Agenzia delle Entrate a partire da questa data metterà a disposizione del contribuente la dichiarazione 730/2023 precompilata nell’apposita area riservata. Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 2 maggio 2023 potranno accedere ai seguenti documenti:

¨      dichiarazione dei redditi precompilata riferita al periodo d’imposta 2022;

¨      elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

A partire dall’11 maggio 2023 il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate.

Trasmissione scontrini elettronici

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