SCADENZE FISCALI DEL 16 NOVEMBRE 2021

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP – Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 4° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%:

¨       delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021,

¨       del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 – 30/06/2021.

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP – Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono versare la 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 5° rata, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%):

¨       delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021,

¨       del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 – 30/06/2021.

I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della 9° rata del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la maggiorazione (dovuta sull’importo di ogni rata successiva alla prima) dello 0,33% mensile a titolo di interessi (per la presente rata, 2,64%). Il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2021.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:

¨       1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

¨       6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

I soggetti IRES, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giornidalla chiusura dell’esercizio, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 4° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%:

¨       delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021,

¨       del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 – 30/06/2021.

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono effettuare il versamento della 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 5° rata, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%):

¨      delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021,

del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 – 30/06/2021.

Le imprese di assicurazione devono versare, a titolo di acconto, di una somma pari al 90% dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tramite modello F24-Accise.
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre.
I Sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di ottobre, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di ottobre 2021 relativi a contratti di locazione breve.
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (ottobre 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.
I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell’IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72, utilizzando il codice tributo: 6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre.

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

¨       distributori di carburanti

¨        autotrasportatori di merci conto terzi

¨        esercenti attività di servizi al pubblico

¨        esercenti arti e professioni sanitarie.

I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:

¨       6722 – Subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 3° trimestre

¨       6726 – Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 3° trimestre.

Le Associazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il versamento dell’IVA relativa al 3° trimestre (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6033 – Versamento Iva trimestrale – 3° trimestre.
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.
Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente.

Trasmissione scontrini elettronici

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