SCADENZE FISCALI DEL 16 MARZO 2022
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente. L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. |
Le Società capitali devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di febbraio 2022, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente. |
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio 2022 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I Condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente). |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
Versamento in unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, della 1° rata dell’IVA senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2022). |
I sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2021, il termine è fissato al 16 marzo 2022 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Sempre entro lo stesso termine I sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2022) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2021, mediante invio postale o consegna diretta. |
La “Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti” e delle ritenute effettuate nel 2021 (c.d. CUPE) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva. |
Comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata 2022, da parte di:
¨ associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche) ¨ soggetti che erogano mutui agrari e fondiari (dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all’anno 2021) ¨ imprese assicuratrici ¨ forme pensionistiche complementari ¨ soggetti che emettono fatture relative a spese funebri ¨ asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette ¨ istituti scolastici ¨ università statali e non statali (dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2021) ¨ amministratori di condominio (dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione del 2021) ¨ Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici |
Comunicazione dell’opzione di cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, o di un contributo, sotto forma di sconto, relativa agli interventi di:
¨ recupero del patrimonio edilizio, ¨ efficienza energetica, ¨ rischio sismico, ¨ impianti fotovoltaici, ¨ colonnine di ricarica. da inviare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022. |