SCADENZE FISCALI DEL 16 GIUGNO
Pagamento della quarta e ultima rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:
¨ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 ¨ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019), e che hanno deciso di pagare in rate mensili. Ricordiamo che i versamenti sospesi (Decreto Ristori) dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: ¨ in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ¨ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. |
Pagamento della quarta e ultima rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:
¨ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. ¨ all’imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta: ü dell’Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili ü dell’Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali, ü dell’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre ü dell’ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale. e che hanno deciso di pagare in rate mensili. Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: ¨ in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ¨ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24. |
Le Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24. |
Versamento della 4° rata del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi (per la presente rata, 0,99%), tramite modello F24. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente. |
Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche |
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di maggio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. |
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche. |
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (maggio 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di maggio 2021 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di aprile), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell’IMU 2021, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF tramite:
¨ Modello F24, ¨ Bollettino postale approvato dal Ministero dell’Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a “Pagamento IMU” e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane, ¨ la piattaforma PagoPA. ESENZIONE PRIMA RATA IMU La legge di Bilancio per il 2021 ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU per i proprietari di immobili nei quali si svolgono attività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico(piscine, palestre), dello spettacolo, della cultura, dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Esenti anche gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Condizione indispensabile per l’agevolazione per le attività turistiche e di intrattenimento è la gestione diretta da parte del soggetto tenuto al pagamento. Non più dovuta la prima rata IMU per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto Sostegni 1 (di cui all’articolo 1, commi 1-4 D.L. n. 41/2021), si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo, che qui riepiloghiamo brevemente: ¨ soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art 32 del TUIR), ¨ nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019, ¨ con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 inferiore almeno del 30%all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019). L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. |