scadenze fiscali del 16 febbraio 2023

Entro il 9 febbraio 2023, le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno presentato la richiesta di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari (entro il 31 marzo 2022), dovranno procedere con l’invio della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2022.

La Dichiarazione sostitutiva deve essere presentata esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando il servizio online messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Qui il Modello (fac-simile) e istruzioni di compilazione

I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazionidevono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di gennaio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di gennaio 2023, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2022, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio 2023 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al quarto trimestre 2022, tramite modello ‘F24.
I contribuenti Iva trimestrali per opzione, i contribuenti trimestrali speciali (naturali) e i contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura), devono provvedere al versamento dell’IVA dovuta per il 4° trimestre 2022.
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.

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