SCADENZE FISCALI DEL 15 MARZO 2024

I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato

di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione,dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quaterhanno tempo fino a venerdì 15 marzo per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater” (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU). Sono altresì differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023) per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 20 marzo 2024.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

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