SCADENZE FISCALI DEL 1° LUGLIO
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
¨ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) ¨ le Delegazioni ACI ¨ le Agenzie Sermetra ¨ i Punti vendita Mooney ¨ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione ¨ i punti vendita Lottomatica ¨ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) ¨ Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.) ¨ l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati. |
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a maggio 2024residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. |
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato (il termine ordinario del 30 giugno, cadendo di domenica, fa slittare la scadenza al 1° luglio).
I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. ATTENZIONE: I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze), tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. |
Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:
¨ un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui ¨ non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali. Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d’imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un’imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX, entro il 31 marzo di ciascun anno. |
Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la dichiarazione IMU ENC, in questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
Versamento della seconda e ultima rata dell’imposta sostitutiva a seguito dell’estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa individuale dell’immobile strumentale relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022 e con effetto dal 1° gennaio 2023. |
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 entro il 30 giugno 2024 (1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica), devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVArelativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento (quindi con interessi dell’1,60% se il pagamento avviene il 1° luglio 2024), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Versamento della sesta rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento specialeprevisto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.
Attenzione: il decreto legge 39/2024 ha riscritto il calendario della regolarizzazione, fissandone al 31 maggio 2024 il termine ultimo per il perfezionamento. Entro quella data andavano rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute. Per quanto riguarda le violazioni relative all’anno 2021 e a quelli precedenti, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisognava versare le prime cinque rate (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), mentre le restanti tre, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per quanto riguarda invece le violazioni relative all’anno 2022, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024. |
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2024 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 – Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).
Per la consultazione degli importi dovuti per il 2024 leggi la nota del MIMT n. 383421, Attenzione: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, il pagamento del Diritto Camerale 2024 può essere effettuato entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. |
Versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta (18%) per la rottamazione del magazzino,ovvero l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023. |