SCAdenze fiscali 31 gennaio 2021

I proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2021 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il versamento è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice Tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2021 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.

I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2021, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento del canone annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

¨      TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)

¨      o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l’apposito modulo per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

¨      applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate

¨      intermediari abilitati

¨      posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo:

cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)

¨      forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

Le Amministrazioni pubbliche che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime devono inviare in via telematica la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente attraverso il Sistema informativo demanio marittimo (Sid) gestito dalla direzione generale per i Porti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate o rinnovate nel 2021.
I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari e indicando i seguenti codici tributo:

¨      711T tasse sulle concessioni governative, escluse quelle per porto d’armi

¨      742T tasse sulle concessioni governative per porto d’armi

¨      746T tasse sulle concessioni governative per porto d’armi – Addizionale.

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2022, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:

¨      1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione

¨      1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive

¨      1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive

¨      1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto

¨      1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto

¨      1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo

¨      1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi

¨      1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione

¨      1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione

¨      1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

¨      1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

¨       6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993

¨       622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relativi al IV trimestre 2021, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).

I contribuenti sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo conto della data del documento emesso ovvero della data di registrazione del documento comprovante l’operazione, pertanto le scadenze sono:

¨       I trimestre entro il 30 aprile

¨       II trimestre entro il 31 luglio

¨       III trimestre entro il 31 ottobre

¨       IV trimestre entro 31 gennaio dell’anno successivo

L’adempimento, definito “esterometro”, dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.

ATTENZIONE: Abolizione rinviata al 1° luglio 2022. Il Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021) convertito in legge ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (precedentemente fissata al 1° gennaio 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020). Secondo le norme solo a partire dalle operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI. Di conseguenza a partire da questa data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2021, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2021. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:

¨      3354 imposta sulle assicurazioni (erario)

¨      3356 imposta sulle assicurazioni RC auto (Province)

¨      3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto

¨      3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Friuli-Venezia Giulia)

¨      3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Trento)

¨      3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Bolzano)

¨      3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura (aumento aliquota).

Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie hanno tempo fino al 31 gennaio 2022 per inviare i dati relativi al secondo semestre del 2021.

Ricordiamo che, per il solo 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021 è stata fissata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, rinviando così di un anno l’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile.

A seguito della proroga, i termini di invio per i dati del 2021 sono:

¨      entro il 30 settembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021) invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio – giugno),

¨      entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio – dicembre).

Salvo ulteriori modifiche, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi mensilmente, ovvero entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.

Scade il termine per esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente (2021) e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’interessato che intende esercitare l’opposizione dovrà comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza

L’opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità:

1.     inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizione utilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;

2.     telefonando ad una sezione di assistenza multicanale (800 90 96 96 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);

3.     consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione modello “Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata”. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2021),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
I sostituti d’imposta devono procedere al versamento, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dagli stessi entro la fine dell’anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio riguardante i titolari di reddito dipendente e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di “programmi culturali” nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all’ammontare delle erogazioni effettuate nell’anno d’imposta 2021 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L’invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.
I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2021:

¨      utilizzando il software Docte 2.0

¨      oppure presentando la dichiarazione variazioni delle colture (modello 26) al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate previo appuntamento da prendere online.

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