SCADENZE FISCALI 11 APRILE 2023

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell’anno 2022, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore pari o superiore a 1.000,00 euro[1] e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:

¨      entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente

in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente

Le ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate. Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico Istanza di accreditamento al 5 per mille – ONLUS disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2023 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.

Con comunicato del Ministero del Lavoro, viene precisato che gli enti del terzo settore che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del dpcm 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS. Fermo quanto innanzi precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione, ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Entro tale data le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2023. Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2023 (ammesse al beneficio per il 2022) pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento  al 5 per mille per il 2023. In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia a questo link Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD – 2023.
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

[1] si fa notare che la richiamata modifica della soglia per l’uso del contante, effettuato con la legge di conversione del D.L. 228/2021 (“Decreto Milleproroghe”) (che si è visto aver ripotato il limite delle operazioni in contati a 2.000) non ha infatti impatto sulla comunicazione in esame, visto che l’art. 3, comma 2-bis del D.L. 16/2012 non è stato modificato. Anche per il 2021, quindi, dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro.

Trasmissione scontrini elettronici

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Convenzione Agos-Confesercenti

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