SCADENZE FISCALE DEL 30 SETTEMBRE 2021

Ultimo giorno di utilizzo del codice PIN INPS. Dal 1° ottobre 2021, non sarà più utilizzabile per accedere ai servizi online dell’Istituto:

¨      sia da parte degli operatori professionali (termine prorogato, in luogo del 1° settembre, con il messaggio Inps n. 2926 del 25 agosto 2021)

¨      che da parte dei privati cittadini,

i quali dovranno utilizzare gli altri codici digitali “trasversali”, validi per tutte le amministrazioni pubbliche, ovvero:

¨      SPID di secondo livello (almeno)

¨      CIE carta di identità elettronica

¨      CNS

Versamento rata scaduta il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, per non perdere i benefici delle definizioni agevolate di cui sopra, per il versamento della rata scaduta il 31 luglio 2020.
I soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, devono inviare i dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021 dai contribuenti persone fisiche (in luogo del 31 luglio 2021 così come stabilito dal MEF con un decreto del 23.07.2021), così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi.
I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la 4° ratadelle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della 4° rata, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%).
I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale e che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, devono versare la 2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%.
I soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2021, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.
Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di luglio.
Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi con scadenza del bollo auto in agosto 2021, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.
Ultimo giorno utile per il pagamento del superbollo, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Decorsi venti anni dalla data di costruzione non è più dovuto.
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo IVA, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1) per chi intende effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.
Ultimo giorno per regolarizzare la posizione degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2021, che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo.
Termine ultimo per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. L’ulteriore differimento o ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il nuovo Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.06.2021 n. 172890, e che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021”.
Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per:

¨      Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)

¨      Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari

¨      Rimborsi Iva Ue residenti

I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Statorelative al mese di agosto.

Trasmissione scontrini elettronici

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Convenzione Agos-Confesercenti

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