SCADENZE DEL 31 MARZO 2023

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2023.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (febbraio 2023),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva secondo il regime del “risparmio amministrato”, devono rilasciare ai contribuenti l’attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Gli Enti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2022, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Comunicazione dell’opzione di cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, o di un contributo sotto forma di sconto, relativa agli interventi di edilizi sostenuti nel 2022, da inviare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: il termine per l’invio della comunicazione è stato prorogato al 31 marzo 2023 a seguito della conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (in luogo del termine ordinario del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione).

Gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (termine prorogato con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, in luogo del 16 marzo). La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Versamento in unica soluzione o come prima rata al fine del perfezionamento per la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

¨      la prima entro il 31 marzo 2023

¨      e la seconda entro il 31 marzo 2024.

É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Versamento in unica soluzione o come prima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Versamento in unica soluzione o come prima rata (massimo venti rate trimestrali di pari importo) per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, da 219 a 221.

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