SCADENZE DEL 17 OTTOBRE
Con la conversione in legge del DL n. 17/2022, per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, il nuovo articolo 29-ter consente, per l’anno 2022:
¨ ai soggetti IRES ¨ e ai titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettereall’Agenzia delle Entrate la Comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni, per le spese relative al periodo 2021, anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022. In merito ricordiamo che l’articolo 10-quater del decreto-legge Sostegni-ter, (n. 4 del 2022) stabilisce che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022. Con la nuova scadenza prevista per i soggetti IRES e i titolari di partita Iva, questi ultimi potranno trasmetterla entro il 15 ottobre 2022. |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. |
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997. |
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. |
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativo al periodo d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2022, devono versare la 8° rata maggiorata dell’interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata si tratta dello 2,31%), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di luglio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
I contribuenti Titolari di partita Iva nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, ¨ del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022. Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 22 agosto 2022 (entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza, tuttavia il 30 luglio cadendo di sabato e tendo conto della proroga di Ferragosto slitta al 22 agosto 2022), si tratta del versamento della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2022 e modello ENC 2022), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono effettuare il versamento della 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, ¨ del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022. Per coloro che invece, hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo pagamento entro il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio cade di sabato), si tratta del versamento della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. |
Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:
¨ l’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. con modello F24. Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati: ¨ l’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) con modello F24. ¨ l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito)in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di settembre 2022 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di settembre 2022, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre 2022. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazionidevono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati, devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico. |