SCADENZE DEL 17 MAGGIO
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. |
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. |
I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di aprile per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. |
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 aprile 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24. |
Le Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 |
Versamento della 3° rata del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi (per la presente rata, 0,66%), tramite modello F24. |
I soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750 milioni e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5,5 milioni, devono provvedere al versamento dell’imposta sui servizi digitali, c.d. “web tax”, con riferimento alle operazioni imponibili 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di aprile sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi., tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente. |
Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. |
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (aprile 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.). |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di aprile 2021 relativi a contratti di locazione breve. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di aprile (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di marzo). |
I Contribuenti Iva trimestrali “per opzione” devono versare l’IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6031 – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente. |
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al primo trimestre 2021. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato). |
Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente. |
Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.. |
Pagamento della terza rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:
¨ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 ¨ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019), e che hanno deciso di pagare in rate mensili. Ricordiamo che i versamenti sospesi (Decreto Ristori) dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: ¨ in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ¨ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. |
Pagamento della terza rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:
¨ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. ¨ all’imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta: ü dell’Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili ü dell’Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali, ü dell’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre ü dell’ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale. e che hanno deciso di pagare in rate mensili. Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: ¨ in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ¨ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. |