SCADENZE DEL 15 LUGLIO
I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. |
Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD. EMERGENZA Covid-19: il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto la proroga del termine della fase transitoria. Ha spostato al 1° gennaio 2021 la scadenza entro la quale i commercianti al dettaglio dovranno munirsi di una registrazione di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria, ovvero ha differito al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro. Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri. |
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato (art. 1 della L. n. 398/1991), devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Giugno), |