SCADENZE 30 GIUGNO 2022

I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali dellepersone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento delle imposte, in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022.
I locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:

¨      le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2021, e le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2021, e le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2021.

I contribuenti che devono comunicare variazioni e situazioni intervenute nel 2021, relative alle proprie proprietà immobiliari e incidenti sull’ammontare dell’IMU (per le quali l’ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica), devono presentare la dichiarazione ministeriale, su modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: Scadenza prorogata dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioniapprovato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno.

Versamento della 3ª rata e ultima rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2020, per i terreni nella misura del 10% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, per le partecipazioni nella misura del 11% (per le partecipazioni qualificate) e/o nella misura del 10% (per le partecipazioni non qualificate).
Gli eredi delle persone decedute nel 2021 o entro il 28 febbraio 2022, devono presentare in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.
I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale diversi da quelli indicati nell’articolo 15bis del dpr 642 del 1972, devono versare la 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022, tramite modello F24 con modalità telematiche
Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2022, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile 2022.
Le Società ed enti che esercitano attività assicurativa, devono versare l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, e le Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere al versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, tramite modello F24 con modalità telematiche.
I condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2021 – maggio 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2022, devono versare le suddette ritenute tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2022 e hanno scelto di pagare il saldodell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2021 entro il 30 giugno 2022, devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Le società di capitali (Spa, Srl e Sas) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”), devono versare, in unica soluzione o come prima rata, la maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ.
Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione.
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento con Modello F24-ELIDE, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all’art. 433 c.c., il pagamento dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche
Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall’art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni.
I Soggetti esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.
Le Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2022” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono presentarla entro tale data, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2022 (luglio-dicembre 2022).

Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (maggio 2022),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
I soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell’anno precedente (2021).
Ultimo giorno utile per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (solo per quest’anno è previsto un unico invio per entrambi i periodi di imposta, mentre, ordinariamente la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo).

ATTENZIONE: Scadenza prorogata dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 dal Decreto Semplificazioniapprovato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno.

In attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati, relativi all’anno 2021, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”.

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