SCADENZE 30 AGOSTO

Rimodulazione del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a:

¨      “Rottamazione-ter”,

¨      “Saldo e stralcio”

¨      “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

¨      31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);

¨      31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;

¨      30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;

¨      31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la 3° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della 3° rata, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%)

Trasmissione scontrini elettronici

Trasmissione scontrini elettronici

Stop Usura Bancaria

Stop Usura Bancaria

Convenzione Agos-Confesercenti

Convenzione Agos-Confesercenti

Iscriviti a Confesercenti

Iscriviti a Confesercenti

Comments are closed.