SCADENZE 2 NOVEMBRE
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2020. |
Invio modello 770/2020, da trasmettere esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 2 novembre 2020 (il termine ordinario è il 31 ottobre che quest’anno cade di sabato).
ATTENZIONE: Il decreto Ristori, recentemente pubblicato in GU, ha previsto la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione del modello 770/2020 da parte dei sostituti di imposta, relativa all’anno 2019. |
Termine ultimo per l’invio delle certificazioni uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o nondichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata |
Ultimo giorno utile per gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi per la presentazione alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
¨ in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; ¨ con riferimento al 3° TRIMESTRE (luglio-settembre 2020). Il credito d’imposta può essere: ¨ chiesto a rimborso; ¨ oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6740 |
Gli Intermediari finanziari, limitatamente alle operazioni poste in essere nell’anno 2019 oggetto di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 231/2007, devono comunicare i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento (quali assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR. Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura SID. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono comunicare le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente. |
Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale(Modello IVA TR), da parte dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali. Esclusivamente in via telematica. |
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre, tramite modello F24, con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, |
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12), da parte degli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
Per i contribuenti NON titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono versare la 5° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%.
Si tratta sempre della 5° rata maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%, anche per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio. |