SCADENZE 16 OTTOBRE

I Titolari di partita Iva NON ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e i soggetti IRES, che hanno scelto il pagamento rateale, devono provvedere al versamento della rata.
I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell’imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono provvedere al versamento della 8° rata del saldo IVArelativo all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.
I contribuenti PERSONE FISICHE e i soggetti IRES che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la rata dell’irpef e dell’Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di SETTEMBRE relativi a contratti di locazione breve.
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di SETTEMBRE 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
I sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di settembre.
Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (Settembre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.)
Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di settembre 2020.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di agosto).
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente.
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti. Nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015).
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Per coloro che hanno scelto la rateizzazione, oggi scade il termine per il pagamento della 2° rata dei versamenti tributari e contributivi sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, il cui primo versamento è stato ripreso il 16 settembre.

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