I Titolari di partita Iva NON ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e i soggetti IRES, che hanno scelto il pagamento rateale, devono provvedere al versamento della rata. |
I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell’imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono provvedere al versamento della 8° rata del saldo IVArelativo all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale. |
I contribuenti PERSONE FISICHE e i soggetti IRES che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la rata dell’irpef e dell’Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di SETTEMBRE relativi a contratti di locazione breve. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di SETTEMBRE 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. |
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. |
I sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di settembre. |
Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente |
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (Settembre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) |
Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo. |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di settembre 2020. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di agosto). |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti. Nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015). |
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. |
Per coloro che hanno scelto la rateizzazione, oggi scade il termine per il pagamento della 2° rata dei versamenti tributari e contributivi sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, il cui primo versamento è stato ripreso il 16 settembre. |