SCADENZE 16 MARZO 2022
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato,nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di febbraio 2023, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio 2023 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Versamento in unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, della 1° rata dell’IVA senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2023), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
Le Società capitali devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. |
I sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2022, il termine è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Sempre entro lo stesso termine I sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022, mediante invio postale o consegna diretta. |
La “Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti” e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva. |
Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3). |
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare all’Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all’anno 2022, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. |
Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, prevista dall’articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell’anno precedente relativi:
¨ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto ¨ ai contratti di assicurazione – con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie – per i soggetti contraenti. Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
Le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2022. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d’imposta. |
I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2022, con riferimento a ciascun decesso. |
Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute dai genitori nell’anno 2022.
Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. |
Gli istituti scolastici inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche.
L’invio della comunicazione è diventato obbligatorio a partire dal 2022. |
Le università statali e non statali comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2022.
Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti. |
Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal. |
Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici, devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2022, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica. |