SCADENZE 16 DICEMBRE 2020
PROROGA AL 16.03.2021: Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre, stabilita dal Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157).
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre solo: ¨ per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. ¨ per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. ¨ per le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre in tutto il territorio nazionale (discoteche, palestre ecc), ¨ per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, ¨ per i ristoranti in zone arancioni e rosse, ¨ per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. |
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. |
Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente |
I sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre. |
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (novembre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a contratti di locazione breve |
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2019. |
I soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 devono versare a titolo di acconto, pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2019, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi. |
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali. |
I soggetti che non hanno i requisiti per rientrare nella proroga dei versamenti al 16.03.2021 così come stabilito dal prevista dal Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157), devono provvedere alla liquidazione e al versamento dell’IVA dovuta per il mese di novembre, per i contribuenti mensili e per i soggetti che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. |